Incentivi e variazioni dimensionale degli infissi

Anche a seguito del legittimo riferimento con cui ENEA si è adeguata a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello N.524 del 30 luglio scorso in merito a spostamento e variazione dimensionale degli infissi rientranti nel Superbonus del 110%, si moltiplicano le libere interpretazione sulle modalità applicative del parere espresso da AdE determinando una montante e dannosa confusione per utenti ed operatori.

Interpello che si collega alle semplificazioni al Superbonus 110% contenute nel testo il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, con evidente riferimento all’avvenuta limitazione dell’obbligo, per i soli interventi previsti, di quanto indicato nell’articolo 49 il testo unico per l’edilizia anche in merito al rispetto del 2% di variazione dimensionale delle misure del “foro finestra”.

Già nel rispondere all’interpello nel quale veniva chiesto se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti per dimensione possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus), l’AdE ha fatto sorgere inevitabili dubbi vincolando la possibile variazioni dimensionale degli infissi alla – testuale -:

… condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Testo nel quale più avanti si legge l’inciso che tale parere “…non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Fonte: www.serramentinews.it